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Martedì, 03 Giugno 2014

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 15 ottobre 2013, n.1824 sono state definite le prime disposizioni di attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

In particolare, con la deliberazione suddetta, sono state individuate le Strutture competenti a svolgere le attività finalizzate all'istituzione del catasto regionale degli impianti termici, la cui attivazione è prevista entro il corrente anno (2014) e confermato che i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 (proprietari, conduttori, amministratori di condominio o terzi responsabili) devono comunicare alle province e ai comuni, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di controlli sugli impianti termici, l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti, nonché le eventuali successive modifiche.

Il Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto, tra l’altro, che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, siano muniti di un nuovo "libretto di impianto per la climatizzazione", cartaceo o in forma elettronica; nel primo caso, il libretto è fisicamente conservato dal “responsabile dell’impianto” (il proprietario ovvero un eventuale terzo a ciò delegato), mentre il “libretto elettronico” è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente.

Il medesimo Decreto del MISE ha stabilito anche che ogni intervento sui medesimi impianti debba risultare dal “Rapporto di controllo di efficienza energetica” predisposto dall’operatore e trasmesso telematicamente all’autorità competente; tali rapporti devono essere allegati al libretto di impianto.

Con la recentissima D.G.R. n. 726 del 27 maggio 2014, la Regione del Veneto ha fruito della facoltà (prevista dal comma 6, dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013) di apportare integrazioni al libretto; con la stessa delibera sono stati, inoltre, adottati i modelli di "Rapporto di controllo di efficienza energetica", di cui agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10 febbraio 2014; la stessa DGR ha, inoltre, stabilito che il Rapporto di controllo deve essere trasmesso, in via telematica, al Catasto Regionale degli impianti termici, a partire dalla sua attivazione, che avverrà con specifico provvedimento di Giunta da adottarsi entro il corrente anno.

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Download this file (regione_veneto_libretti_caldaia_DM10febb2014-Allegato_I.pdf)regione_veneto_libretti_caldaia_DM10febb2014-Allegato_I.pdfNUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE - All. A) DGR Veneto 27/05/2014 n. 726