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L’argomento riveste carattere di particolare attualità alla data odierna (02/02/2015).

L’art. 63 della L. 21-11-2000 n. 342 stabilisce l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.

Questi veicoli sono comunque assoggettati, solo in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

La stessa esenzione vigeva anche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali l'anzianità era, addirittura, ridotta a venti anni, ma l’art. 1 co. 666 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha abrogato l'estensione, con la conseguenza che detti veicoli, se di anzianità inferiore ai 30 anni, dovrebbero ora pagare il bollo intero.

L’abrogazione ha provocato il lamento dei “collezionisti” e non solo di essi, ma le Regioni, pur scavalcate (nella loro autonomia) dallo Stato, sono rimaste per lo più inerti, probabilmente, perché allettate dalla possibilità di incassi insperati.

Quindi, allo stato attuale, il pagamento del bollo auto sui veicoli di anzianità inferiore ai trent’anni è dovuto; per contro, va detto che chi dimenticasse di pagare la tassa di circolazione (oppure decidesse di attendere gli sviluppi della questione) potrebbe, in futuro, ravvedersi con modica spesa aggiuntiva.

In proposito, va considerato come la stessa legge di stabilità abbia introdotto (in aggiunta all'esistente) il c.d. “ravvedimento lungo”, in base al quale il pagamento potrebbe essere regolarizzato anche ben oltre il termine di un anno dall’omissione; tuttavia, questa possibilità è espressamente limitata “ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”.

Conseguentemente, secondo l’autorevole parere riportato a p. 33 de Il Sole 24 Ore del 6.1.2015, il ravvedimento lungo sarebbe riservato ai soli contribuenti residenti nelle regioni a Statuto Speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia; gli altri si dovrebbero, invece, accontentare del vecchio ravvedimento, praticabile entro un anno dalla violazione.

Figli e figliastri!

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