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Lunedì, 15 Febbraio 2016

La base imponibile previdenziale degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti è costituita, oltre che dal reddito derivante dall’azienda per cui gli stessi si sono iscritti, anche dagli altri redditi d’impresa o di partecipazione in altre società.

Da sempre, l’Inps ritiene che, a formare la base imponibile previdenziale, concorrano anche le quote di reddito (fiscale) derivanti da eventuali partecipazioni possedute in altre società a responsabilità limitata in veste di “soci non lavoratori” (partecipazioni di mero capitale)

Questa tesi è stata smentita da due sentenze della Corte di Appello dell’Aquila: la n. 752 e la n. 774   del 25 giugno 2015.

Secondo le citate sentenze, i redditi derivanti dalle Srl, nelle quali non viene prestata opera prevalente, sono da qualificarsi come redditi di capitale (articolo 44, Tuir); conseguentemente, detti redditi sono esclusi dalla base imponibile Inps.