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Venerdì, 15 Luglio 2016

L. 22-6-2016 n. 112, entrata in vigore il 25 giugno 2016, ha, in realtà, un contenuto che va molto al di là di quanto lascerebbe intendere il suo titolo: “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

La legge citata conferma, infatti, il pieno diritto di cittadinanza dei contratti di “affidamento fiduciario”.

Sono tali i contratti con i quali il soggetto affidante concede all’affidatario, persona fisica (anche non professionista) o giuridica, la titolarità di determinati beni, affinché quest’ultimo li impieghi a vantaggio di un beneficiario designato, secondo un programma predefinito e accettato dall’affidatario.

E’ evidente l’effetto segregativo che si produce sul patrimonio oggetto del contratto di “affidamento fiduciario”, purchè “genuino”; infatti, i beni sottoposti al vincolo di destinazione non sono più aggredibili dai creditori dell’affidante e, costituendo “patrimonio separato” dell’affidatario, sono sottratti anche alle pretese dei creditori particolari di quest’ultimo.