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Mercoledì, 07 Settembre 2016

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 21-11-2014 n. 175, l'agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, tra i quali i dati trasmessi da parte del “Sistema Tessera Sanitaria”, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

Per alcuni soggetti l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate al sistema ST è iniziato già con riguardo al periodo d’imposta 2015; si tratta, tra gli altri, delle aziende sanitarie locali, delle farmacie, degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Invece, per le strutture autorizzate non accreditate presso il SSN, quali ad esempio gli studi medici/odontoiatrici associati (non accreditati), l’obbligo di comunicazione riguarda inizialmente le prestazioni rese nel 2016 e dovrà essere assolto entro il 31 gennaio 2017 (entro lo stesso termine dovranno provvedervi anche gli altri soggetti indicati nel prosieguo).

Le strutture autorizzate devono richiedere, entro il 30 settembre 2016, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema TS, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria (cui dovranno inviare i dati entro il 31/01/2017), secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico Allegato A al decreto 02-08-2016.

Con il D.M. 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 2016, n. 214 sono stati individuati “ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”. In sintesi, l’estensione riguarda:

  1. gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
  2. gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  3. gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  4. gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  5. gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  6. gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46”.

L’art. 2. del citato decreto estende l’obbligo di comunicazione agli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i quali debbono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, che danno diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19 per cento, di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.

I suddetti ulteriori soggetti “devono richiedere, entro il 31 ottobre 2016, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema TS, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità di cui al ... disciplinare tecnico”, Allegato A al decreto 16/09/2016.