Stampa

Mercoledì, 17 Aprile 2024

 

SOSPENSIONE UTILIZZO CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

Il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 1057-bis, della L. 178/2020 (20% per gli anni 2023-2025) costituisce, sostanzialmente, la copia dell'analogo, ma più generoso credito previsto dal co. 1057, stesso provvedimento, scaduto nel 2022 (con l'eccezione del termine lungo concesso per il completamento dell'investimento fino a novembre 2023).

Il DL 29/03/2024, n. 39, in vigore dal 30 marzo 2024, ha subordinato la fruizione del credito d'imposta per i "nuovi investimenti" (Cfr: comma 1057-bis) ad una preventiva comunicazione all'AdE, seguita da una comunicazione di completamento, da presentarsi secondo modalità da stabilirsi con decreto direttoriale.

Lo stesso DL estende l'obbligo di presentazione della comunicazione di completamento agli investimenti effettuati (anche se già completati) nel periodo 1° gennaio - 29 marzo 2024.

Nelle more di pubblicazione del decreto direttoriale attuativo, l'utilizzo del credito d'imposta ex co. 1057-bis è stato, quindi, sospeso, impedendo l'utilizzo della rate non ancora utilizzate alla data del 29 marzo 2024. Pazienza!

Ma con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, il Direttore dell'AdE ha sospeso sorprendentemente (perchè sbagliato) l'utilizzo in compensazione anche del credito d'imposta con  codice tributo 6936 e riferimento all'anno 2023 (codice previsto per il credito d'imposta di cui al co. 1057, non interessato dalle nuove disposizioni).

A questo pasticcio, l'AdE ha tentato di porre rimedio con la Faq del 16 aprile 2024, nella quale precisa che «per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento ... terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022"».

Vai alla Faq 16 aprile 2024

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati