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Mercoledì, 02 Ottobre 2024

IMPATTO SUL CPB DELLE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL DDL DI CONVERSIONE DEL D.L. 9 AGOSTO 2024, N.113 (RAVVEDIMENTO SPECIALE O, PIUTTOSTO, CONDONO?!)

Il disegno di legge n. 1222, nel testo approvato dal Senato, ma probabilmente definitivo in quanto la conversione del decreto dovrà avvenire necessariamente entro l'8 ottobre 2024, nel tentativo di convincere i contribuenti ad accettare la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB), agisce in due direzioni:

   1. dimezza i tetti per l’applicazione delle sanzioni accessorie (interdizione: dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo … e sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) per quanti, non avendo accolto la proposta di CPB, si vedranno in futuro irrogare sanzioni amministrative per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta (per esempio, verrà irrogata una delle succitate sanzioni accessorie quando sarà irrogata una sanzione amministrativa di importo superiore a euro 25.000, invece di 50.000); le suddette disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si avvarranno del regime di ravvedimento speciale (leggasi condono non tombale) di cui al punto successivo;

   2.  stabilisce che i soggetti che hanno applicato gli ISA (con esclusione degli aderenti al regime forfetario) e che accettano la proposta di CPB entro il 31 ottobre 2024, possono (ma, per effetto di quanto detto nel precedente punto 1., si dovrebbe leggere come “debbono”) adottare il regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali del 15% con punteggi ISA inferiore a 6 (imposta che scende al 12% e al 10%, rispettivamente se il punteggio va da 6 a 7,99 oppure è almeno pari ad 8) nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive del 3,9%; la base imponibile delle predette imposte sostitutive è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 si applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30%.

Appare evidente che le intenzioni del Governo sono quelle di spingere i contribuenti ad aderire sia alla proposta di CPB, sia al c.d. “ravvedimento speciale”.

Per sintetizzare brevemente il funzionamento del “ravvedimento speciale”, con riserva di rettifica ed integrazione (in quanto si sta discutendo di un provvedimento ancora in fase di gestazione), si ipotizzi un contribuente PF che abbia dichiarato nel 2022 un reddito di impresa di euro 20.000, meritandosi un punteggio di 7 (sette):

a) in tale ipotesi, egli si ritroverebbe a calcolare una imposta sostitutiva delle IIDD di euro 480 (20.000 x 20% = 4.000 x 12%), da elevare però all’importo minimo annuale di 1.000 euro;

b) il medesimo contribuente avesse meritato il punteggio infimo di 2,5, si ritroverebbe premiato da una imposta sostitutiva delle IIDD di soli euro 1.500 (20.000 x 50% = 10.000 x 15%).

In questa sede non è il caso di approfondire ulteriormente l’ipotesi del c.d. “ravvedimento speciale” che lo Studio Andreetta & Associati si riserva di commentare successivamente, quando sarà disponibile il testo definitivo.

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati