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RIESUMATA LA RITENUTA SUI PREMI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE NELLA MISURA PREVIGENTE L. 23 febbraio 2024, n. 18

 

Dal 1° luglio 2023, per effetto del combinato disposto degli articoli 36, comma 6-quater e 52, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2021, i premi corrisposti in occasione delle competizioni sportive non sono più regolati dall’art. 67 del Tuir, bensì dall’art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, il quale, al 1° comma, prevede il versamento all’Erario di una ritenuta definitiva (il premio non dovrà essere dichiarato dal percettore) quando il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto supera l'importo di lire 50.000 (euro 25,82).

Lo stesso art. 30, co. 1, stabilisce che la rivalsa, nei confronti del percipiente, è solo facoltativa; in pratica, ciò significa che il soggetto che eroga il premio può assumere ad intero proprio carico la ritenuta (che tale non è più), pagando integralmente il premio lordo al percettore.

Per attutire le difficoltà venutesi a creare in capo agli enti sportivi, la L. 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2024, n. 49, di conversione del D.L. 30-12-2023 n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), aveva inserito nell’art. 14 del medesimo decreto il nuovo comma 2-quater, che così recitava:

«2-quater.  Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Di questa disposizione “temporanea” (valevole solo per l’anno 2024) questo Studio aveva dato tempestiva notizia nella Newsletter del 06/03/2024.

Era auspicabile che il suddetto limite di 300 euro venisse confermato anche per il 2025; ma ciò non avvenne neppure con la pubblicazione, avvenuta il 27 dicembre 2024, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. «decreto milleproroghe 2025»).

Tuttavia, si sperava ancora in un emendamento dell'ultim'ora in sede di conversione al decreto; speranza vana perché la Legge 21/02/2025, n. 15, di conversione del D.L. 202/2024, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2025, n. 45, nulla dispone al riguardo.

In conclusione, salva emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi, dal 1° gennaio 2025, i premi sulle vincite vanno assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 30 del Dpr 600/1973.

Ulteriori aggiornamenti nella news n. 56.

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati

 

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