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OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Nella Gazz. Uff. n. 48 del 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il DM n. 18 del 30/01/2025, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 101 e succ., della L. 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le quali «Le imprese con sede legale in Italia ...., tenute all' iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni».

Sono escluse dal suddetto obbligo le imprese agricole, per le quali è stato istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

I beni cui la norma fa riferimento (che dovrebbero essere coperti da assicurazione contro i rischi catastrofali) sono individuati tra le seguenti immobilizzazioni materiali:

  1. terreni e fabbricati;
  2. impianti e macchinario;
  3. attrezzature industriali e commerciali.

Il D.M. prevede:

  • per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, uno scoperto massimo del 15% per cento del danno indennizzabile;
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la libera determinazione tra le parti dello scoperto.

Prevede, altresì:

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milione di euro, un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento;
  • per la fascia superiore a 30 milioni, la libera determinazione tra le parti dei limiti di indennizzo.

Per i terreni, la copertura assicurativa è prestata nella forma «a primo rischio assoluto»; con questa formula l'assicuratore è impegnato fino al valore di polizza, indipendentemente dal valore totale dei beni assicurati, senza applicazione della famosa (meglio, "famigerata") “regola proporzionale”.

Le disposizioni in commento non prevedono sanzioni dirette per le imprese inadempienti. Tuttavia, secondo l'art. 1, comma 102, della L. 213/2023, «Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». 

L’art. 3 della Legge 27/10/2023, n. 160, ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese (c.d. "codice degli incentivi").

Lo schema del decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri il 21/10/2024, all’articolo 9, intitolatoMotivi di esclusione”, stabilisce che «Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell’incentivo, è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni ....  in caso di inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati

 

 

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