Lunedì, 17 Marzo 2025
PEC ANCHE PER GLI AMMINISTRATORI ENTRO IL 30 GIUGNO 2025
Gentile utente,
nella nostra newsletter dell'8 gennaio 2025 informavamo che l’art. 1, comma 860, della legge di bilancio 2025, aveva modificato l'articolo 5, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, estendendo l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
La disposizione così novellata richiama il comma 6 dell'art. 16, del DL n.185/2008, il quale stabilisce che tutte le società (sia quelle preesistenti che le neocostituite) sono tenute a comunicare al registro delle imprese«il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».,
Stante la scadente tecnica legislativa adottata, ci chiedevamo allora se il nuovo obbligo per gli amministratori sussistesse solo in occasione della presentazione della domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, oppure se si trattasse di obbligo generalizzato, per il quale, peraltro, non sono stati previsti nè un termine ultimo, nè sanzioni specifiche per la sua inosservanza.
Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), con nota 43836 del 12/03/2025 che ricorda molto le «grida» di Manzoniana memoria, precisa ora che:
l'obbligo deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2025 e riguarda tutti gli amministratori (intesi in senso lato), di tutte le società;
l'inosservanza dell'obbligo espone alla ordinaria sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, ovvero con la sanzione da 103 a 1032 euro.
La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati