Martedì, 13 Maggio 2025
LE NOVITÀ DEL T.U. "RISCOSSIONE" PER GLI ENTI SPORTIVI (RITENUTE SUI PREMI/VINCITE):
L'art. 14 co, 2-quater, del D.L. 30-12-2023 n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), aveva innalzato temporaneamente per l'anno 2024 il limite di esenzione delle ritenute sui premi e sulle vincite corrisposti in occasione delle gare sportive a 300 euro.
Pertanto, dal 1° gennaio 2025, dovevasi intendere ripristinato il vecchio limite di euro 25,82, stabilito dall'art. 30 del DPR 602/1973 (si rinvia, in proposito alla «notizia n. 50» pubblicata in questa stessa sezione del sito).
Tuttavia, il 26 marzo 2025 è stato emanato il Decreto legislativo 24/03/2025, n. 33, le cui disposizioni, però, saranno applicabili solo dal 2026 (si, esatto, proprio l'anno prossimo!).
L'art. 45 del predetto decreto ripropone lo stesso innalzamento a 300 euro già previsto dal D.L. 30-12-2023 n. 215, scaduto il 31/12/2024.
Peraltro, il comma 9 del citato articolo 45, stabilisce che «Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».
Di fronte a un decreto che entrerà pienamente in vigore solo l'anno prossimo, ma contenente una norma retroattiva (addirittura al 29 febbraio dell'anno scorso), pure con tutti i dubbi del caso e confidando nell'emanazione di conferme ufficiali (se mai ci saranno), sembrerebbe, comunque, di poter ritenere già in vigore l'innalzamento ai 300 euro.
Sul tema si intendono qui richiamate le considerazioni, in gran parte tuttora valevoli, riportate nella nostra precedente «notizia n. 44» (pubblicata in questa stessa sezione del sito) e nella newsletter dello Studio Andreetta & Associati del 6 marzo 2024.
Per approfondire, scarica il testo dell'art. 45 e la nostra newsletter del 6/03/2024.
Ulteriori aggiornamenti nella news n. 56.
La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati