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IL PUNTO SULLA RITENUTA SUI PREMI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (situazione fino al 27 marzo 2026 - N.B: per il ripristino dell'esenzione fino a 300 euro dal 28/03/2026 al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 9 D.L. 27 marzo 2026, n. 38, si rinvia alla notizia 57 pubblicata in questa sezione)

Le indicazioni di cui alle nostre precedenti news n. 50 e 54 devono intendersi parzialmente superate dopo:

  1. la Risposta a interpello n. 265 dell’AdE del 17 ottobre 2025;
  2. l’intervenuta abrogazione del comma 9, dell’art. 45 del Decreto legislativo 24/03/2025, n. 33 (TUVR);
  3. l’ulteriore differimento della data di applicazione delle disposizioni del TUVR dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, nonostante la sua entrata in vigore dal 27 marzo 2025 (perciò, fin qui, mai effettivamente applicato).

In questa sede ci limitiamo ad osservare come, in seguito a quanto precede:

  • le ritenute operate nel 2025 sui premi/vincite di valore inferiore ad euro 300, non potranno più costituire motivo di presentazione di un’istanza di rimborso nel 2026;
  • la ritenuta del 20% vada operata, indipendentemente dall’entità del premio erogato, senza beneficiare di alcun esonero (neppure del limite di euro 25,82).

Per eventuali approfondimenti rinviamo alla nostra circolare Circ. 01/A/260110. 

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati

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