(56) IL PUNTO SUGLI OBBLIGHI DI RITENUTA SUI PREMI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Sabato, 17 Gennaio 2026
IL PUNTO SULLA RITENUTA SUI PREMI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (situazione fino al 27 marzo 2026 - N.B: per il ripristino dell'esenzione fino a 300 euro dal 28/03/2026 al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 9 D.L. 27 marzo 2026, n. 38, si rinvia alla notizia 57 pubblicata in questa sezione)
Le indicazioni di cui alle nostre precedenti news n. 50 e 54 devono intendersi parzialmente superate dopo:
- la Risposta a interpello n. 265 dell’AdE del 17 ottobre 2025;
- l’intervenuta abrogazione del comma 9, dell’art. 45 del Decreto legislativo 24/03/2025, n. 33 (TUVR);
- l’ulteriore differimento della data di applicazione delle disposizioni del TUVR dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, nonostante la sua entrata in vigore dal 27 marzo 2025 (perciò, fin qui, mai effettivamente applicato).
In questa sede ci limitiamo ad osservare come, in seguito a quanto precede:
- le ritenute operate nel 2025 sui premi/vincite di valore inferiore ad euro 300, non potranno più costituire motivo di presentazione di un’istanza di rimborso nel 2026;
- la ritenuta del 20% vada operata, indipendentemente dall’entità del premio erogato, senza beneficiare di alcun esonero (neppure del limite di euro 25,82).
Per eventuali approfondimenti rinviamo alla nostra circolare Circ. 01/A/260110.
La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati

