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IL PUNTO SULLA RITENUTA SUI PREMI DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: RIPRISTINATA LA SOGLIA DI 300 EURO PER L'ESENZIONE DALLA RITENUTA SUI PREMI EROGATI AGLI ATLETI DILETTANTI.

L’art. 9 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. n.72 del 27-3-2026, ha ripristinato la soglia di esenzione di 300 euro sui premi erogati agli atleti dilettanti partecipanti a manifestazioni sportive.

Esaminiamo, qui di seguito, i tratti salienti dell’esenzione:

a) l’esenzione si applica sulle somme erogate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 28 marzo 2026; le ritenute operate sui premi (anche di importo infimo) erogati precedentemente alla predetta data vanno comunque versate;

b) l’esenzione è temporanea e, salvo ulteriori proroghe, scadrà il 31/12/2026;

c) l’esenzione si applica solo sui premi erogati agli atleti (con esclusione delle altre figure che operano nel settore dilettantistico, quali ad esempio gli allenatori, i tecnici, ecc…) che partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche; pare, quindi, che l’esenzione non spetti ai premi corrisposti per “generici meriti sportivi” o “alla carriera”;

d) l’esenzione è condizionata alla verifica del non superamento del tetto di 300 euro nel periodo che va dal 28/03/2026 al 31/12/2026; non si tiene conto dei premi corrisposti prima del 28 marzo che, peraltro, sono stati integralmente assoggettati a ritenuta, anche se di importo infimo;

e) al superamento del tetto, le somme vanno assoggettate integralmente alla ritenuta del 20%.

Le ultime due condizioni, letteralmente interpretate, portano a concludere che:

  • il test circa il superamento o no della soglia debba eseguirsi limitatamente alle somme corrisposte dal medesimo sostituto d’imposta, in momenti diversi nel corso del periodo che va dal 28/03/2026 al 31/12/2026, prescindendo dall’ammontare dei premi erogati da altri; se, da un lato, sembra potersi escludere la necessità di richiedere al premiato di attestare l’entità dei premi percepiti in precedenti manifestazioni, dall’altro, appare evidente che il sostituto è, di fatto, obbligato alla tenuta di schede individuali intestate ai singoli percipienti, al fine di documentare l’entità dei premi progressivamente pagati e la spettanza dell’esenzione;

  • nel caso in cui il medesimo sostituto d’imposta erogasse, per esempio, un premio di 20 euro ad un atleta che ne avesse già percepiti in precedenza altri per euro 290 (questi ultimi non assoggettati a ritenuta perché sotto soglia), la ritenuta dovrebbe ammontare a 4 euro (20x20%) e non, invece, a 2 euro (eccedenza rispetto alla soglia euro 10x20%) o, addirittura, a euro 62 (290+20=310x20%=62).

Le suesposte considerazioni vanno verificate alla luce di auspicabili chiarimenti ufficiali, dal momento che il testo della norma evoca molti dei dubbi, mai completamente risolti, suscitati da analoghi provvedimenti che l’hanno preceduta.

La presente non costituisce servizio di consulenza e non può essere impegnativa e fonte di responsabilità per il suo autore o per lo Studio Andreetta & associati

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